Rimborso per volo in ritardo o cancellato

Come ottenere un rimborso in denaro per un volo arrivato in ritardo, per un mancato imbarco o per un volo cancellato. La normativa vigente prevede rimborsi fino a 600 euro per i passeggeri a seconda del tipo di disservizio causato dalla compagnia aerea.

Quali viaggiatori hanno diritto alle tutele stabilite dall’Unione Europea

  • Ha diritto ai rimborsi previsti dalla legge chi possiede un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
  • ha una prenotazione confermata
  • si presenta all’accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata.

Non hanno diritto ai rimborsi i passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico e coloro a cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi.

Per quali voli si può chiedere un rimborso

  • Le tutele si applicano ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto di un Paese dell’ Unione Europea
  • ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto dell’Unione Europea, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale

Rimborso per ritardo prolungato del volo

La compensazione economica spetta al passeggero quando il ritardo del volo è superiore alle tre ore e non è causato da “circostanze eccezionali” come emergenze mediche, limitazioni del traffico aereo, condizioni meteorologiche avverse, malfunzionamenti del radar dell’aeroporto, atti di sabotaggio o terrorismo. Altri “problemi tecnici” delle compagnie aeree non esentano il vettore dall’obbligo di rimborso.

Il valore del risarcimento per arrivo in ritardo varia a seconda della tratta del volo:

  • Per tutti i voli con tratta pari o inferiore a 1500 km il risarcimento è di 250€
  • Per i voli interni all’UE con tratta superiore a 1500 km il rimborso è di 400€
  • Per voli al di fuori della UE con tratta inclusa tra 1500 e 3500 km il risarcimento ammonta a 400€
  • Per le tratte intracomunitarie superiori a 3500 km se il ritardo è fra 3 e 4 ore il risarcimento è di 300€, se è maggiore di 4 ore spetta al passeggero un rimborso di 600€

Assistenza per ottenere i rimborsi

I reclami devono essere inoltrati direttamente alla compagnia aerea responsabile del disservizio e per conoscenza anche all’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. Per facilitare le pratiche ed ottenere il rimborso velocemente si può anche ricorrere a società che semplificano la procedura a tutti i passeggeri che non sono sicuri dei propri diritti, o che non hanno il tempo e l’esperienza per imbarcarsi nella richiesta di risarcimento. Una delle più affidabili è AirHelp attiva dal 2013 ed operante il oltre 30 Paesi.
In pochi minuti grazie ad AirHelp è possibile sapere se la compagnia aerea ti deve un risarcimento. AirHelp ti indica quali documenti occorrono e li invia al tuo posto, gestisce il reclamo per intero, dall’inizio al risarcimento e si fa carico di tutti i costi qualora non si ottenga il rimborso richiesto.

Rimborso per cancellazione del volo

In caso di cancellazione del volo il passeggero a diritto a:

  • Rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
  • Oppure riprotezione il prima possibile o in una data successiva più conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili
  • Ha diritto all’assistenza in aeroporto che comprende pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; sistemazione e trasferimento in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento dall’albergo all’aeroporto in caso di riprotezione su un altro volo.
  • In alcuni casi ha diritto ad una compensazione in denaro da 250 a 600 euro con le seguenti modalità: 
  • Per voli all’interno dell’Unione europea inferiori o pari a 1500 km euro 250
  • Per voli all’interno dell’Unione europea superiori 1500 km euro 400
  • Per voli internazionali inferiori o pari a 1500 km euro 250
  • Per voli internazionali inferiori tra i 1500 e i 3500 km euro 400
  • Per voli internazionali superiori ai 3500 km euro 600
  • La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o le quattro ore. La compensazione pecuniaria va pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi, indipendentemente dall’ammontare del prezzo all’atto dell’acquisto del biglietto.

Non sempre in caso di cancellazione di volo è possibile ottenere anche la compensazione pecuniaria oltre al rimborso completo del biglietto, questo avviene quando:

  • la compagnia aerea può provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi
  • il passeggero sia stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso. Nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto. Meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto

Rimborso per negato imbarco

In caso di negato imbarco dovuto a negligenza della compagnia aerea (un tipico caso è quello dell’overbooking la scorretta pratica delle compagnie aeree di vendere più biglietti rispetto ai posti disponibili sul volo) al passeggero spetta, oltre al rimborso del prezzo del biglietto o la riprotezione su altro volo, e l’assistenza consistente in pasti, bevande, soggiorno in albergo e trasferimenti anche una compensazione in denaro calcolata in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa:

  • Per voli all’interno dell’Unione europea inferiori o pari a 1500 km euro 250
  • Per voli all’interno dell’Unione europea superiori 1500 km euro 400
  • Per voli internazionali inferiori o pari a 1500 km euro 250
  • Per voli internazionali inferiori tra i 1500 e i 3500 km euro 400
  • Per voli internazionali superiori ai 3500 km euro 600

Rimborso per volo in ritardo o cancellato

La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% se al passeggero viene offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o le quattro ore.

In caso di negato imbarco le compagnie aeree ricorrono in un primo momento al cosiddetto “appello ai volontari” per verificare se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare. Se doveste trovarvi in una condizione di questo tipo prima di accettare l’offerta della compagnia aerea verificate che non sia inferiore ai rimborsi a cui avreste diritto per la normativa vigente.

La compensazione pecuniaria deve essere pagata dalla compagnia aerea in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

Per informazioni dettagliate sui diritti del passeggero in volo è possibile scaricare la Carta dei diritti del passeggero a cura dell’Enac.